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L’amministrazione di sostegno: cos’è e a chi serve

2025-12-10 10:16

Vincenzo Alessio

L’amministrazione di sostegno: cos’è e a chi serve

L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico introdotto dalla legge n.6/2004 (art.1) per proteggere chi, a causa di infermità o menomazioni

L’amministrazione di sostegno è uno strumento giuridico introdotto dalla legge n.6/2004 (art.1) per proteggere chi, a causa di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, si trova parzialmente o temporaneamente nell’impossibilità di curare i propri interessi. L’obiettivo è «tutelare, con la minore limitazione possibile» la persona fragile: in pratica si affianca un amministratore incaricato di aiutarla nella gestione del patrimonio, degli aspetti economici e anche delle decisioni relative alla cura della propria persona, sempre tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. L’istituto è rivolto a categorie molto ampie: anziani con decadimento cognitivo, disabili gravi, persone con disturbi psichici o dipendenze, malati terminali o chiunque abbia temporaneamente difficoltà (per es. a seguito di infortunio o coma) a provvedere ai propri affari. In questi casi il giudice tutelare può nominare un amministratore di sostegno (di solito un familiare o un’altra persona fidata) che assista il beneficiario nelle decisioni quotidiane e patrimoniali.

 

Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno e dove presentare la domanda

La procedura si avvia con un ricorso scritto (senza necessità di avvocato) rivolto al Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario. Possono presentare la domanda di nomina dell’amministratore di sostegno, diverse persone, fra cui:

  • Il beneficiario stesso (anche se minorenne, interdetto o inabilitato);
  • Il coniuge o il convivente stabile;
  • I parenti fino al quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati);
  • Il tutore, il curatore, il pubblico ministero (che sempre interviene nella procedura).
    Inoltre i servizi sanitari o sociali che seguono la persona (medici, assistenti sociali, etc.) sono tenuti a segnalare al giudice o al PM eventuali casi che ritengano opportuni per l’avvio del procedimento.

La domanda va corredata di documenti identificativi e soprattutto di certificati medici che attestino la condizione fisica/psichica del beneficiario e la sua parziale incapacità di provvedere autonomamente. Ad esempio si richiede un certificato dello specialista su limitazioni cognitive o motorie, e – se il beneficiario non può raggiungere il tribunale – una attestazione che ne giustifichi l’assenza. Bisogna inoltre presentare copia dei documenti di identità, una relazione patrimoniale (redditi, proprietà) e spesso anche una breve descrizione della situazione familiare. Per la domanda è previsto un piccolo contributo di segreteria (marca da 27 euro).

 

Come si svolge il procedimento

Il giudice tutelare fissa un’udienza nella quale ascolta direttamente il beneficiario (anche recandosi a casa sua, se serve) e prende informazioni dai familiari entro il quarto grado. Durante l’udienza il giudice valuta la documentazione medica e i bisogni della persona; se necessario dispone accertamenti integrativi o relazioni sociali. Alla fine, entro circa 60 giorni dalla richiesta, il giudice emette un decreto motivato di nomina dell’amministratore di sostegno. In casi di estrema urgenza, può anche nominare provvisoriamente un amministratore con poteri limitati per affrontare esigenze immediate. Se la persona che richiede l’AdS lo propone, nel decreto sarà indicato anche chi è il candidato amministratore (per esempio un parente) e il giudice valuterà la sua idoneità. In ogni fase della procedura intervengono il pubblico ministero e possono essere sentiti tutti i parenti ritenuti interessati.

 

Poteri e limiti dell’amministratore di sostegno

Il decreto di nomina precisa i compiti dell’amministratore in base alle necessità del beneficiario. In generale, l’amministratore può svolgere tutti gli atti di amministrazione ordinaria (pagare bollette, gestire il conto corrente, acquistare beni di prima necessità, ecc.) e quelli espressamente autorizzati dal giudice. Ad esempio, può accudire le spese quotidiane, organizzare l’assistenza sanitaria, curare il domicilio e l’ordinaria manutenzione dei beni. Tuttavia, per atti più rilevanti o “straordinari” è sempre necessaria l’autorizzazione preventiva del giudice tutelare o del tribunale. Tra questi atti rientrano:

  • la vendita o acquisto di immobili (salvo acquisto di mobili necessari per l’abitazione);
  • l’assunzione di mutui o prestiti e l’impegno di ipoteche o garanzie;
  • l’accettazione o rinuncia di eredità o donazioni a favore del beneficiario;
  • la stipula di contratti di locazione a lungo termine, trasferimenti di beni di famiglia, operazioni societarie complesse, transazioni giudiziarie rilevanti.

In sostanza, l’amministratore può usare liberamente solo le risorse finanziarie necessarie per la vita quotidiana del beneficiario; ogni altra spesa eccezionale deve essere approvata dal giudice. Il decreto stabilisce anche eventuali limiti di spesa e la durata dell’incarico (può essere temporanea o a tempo indeterminato). Se l’amministratore supera i limiti di legge o del decreto, gli atti compiuti in eccesso possono essere annullati su richiesta del beneficiario o di altri interessati.

 

Diritti del beneficiario

Il beneficiario conserva piena capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore. In pratica può continuare a decidere da solo i piccoli acquisti quotidiani, le cure personali, la propria vita sociale, e qualsiasi decisione il giudice non gli ha limitato. La legge sottolinea che l’amministrazione di sostegno non deve sottrarre al beneficiario la sua dignità e autonomia residua. Anzi, l’amministratore ha il dovere di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni della persona e di informarla tempestivamente sulle decisioni importanti. In caso di disaccordo, sia il beneficiario sia il pubblico ministero o i suoi familiari possono rivolgersi al giudice tutelare per chiedere chiarimenti o modifiche. Allo stesso modo, se le condizioni della persona migliorano (per esempio recupera capacità o sopraggiungono altri che possono aiutarla), chiunque può chiedere al giudice di rivedere o revocare l’amministrazione di sostegno (art. 413 c.c.). In ogni caso, la norma e la giurisprudenza ribadiscono che l’obiettivo primario è tutelare la persona fragile evitando di limitare il più possibile la sua libertà.

 

Esempi di situazioni tipiche

L’amministrazione di sostegno si applica a molte situazioni di fragilità. Ad esempio, un anziano affetto da demenza iniziale può nominare un figlio come amministratore di sostegno per aiutarlo a gestire la pensione, pagare le bollette e firmare documenti bancari, rimanendo comunque libero nelle scelte di ogni giorno. Una persona con grave disabilità psichica o fisica può avere un amministratore che si occupa delle pratiche previdenziali, della dichiarazione dei redditi e delle visite mediche, garantendole assistenza senza escluderla dalle decisioni. Chi subisce un incidente con conseguente coma temporaneo può ricevere dal giudice tutelare la nomina di un amministratore provvisorio che gestisca l’amministrazione del patrimonio fino al suo recupero. Anche soggetti con problemi di dipendenza grave o malattie croniche che compromettano la lucidità possono trovare nell’amministrazione di sostegno uno strumento di aiuto legale. In tutti questi casi l’istituto assicura un supporto concreto, calibrato sui reali bisogni della persona.

 

Conclusioni: dignità e autonomia al centro

In sintesi, l’amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile e rispettoso destinato a garantire protezione a persone deboli, senza privarle della loro autonomia residua. La legge 6/2004 (art.1) ribadisce che si tratta di uno strumento di tutela «con la minore limitazione possibile» della capacità di agire. Tramite il supporto di un amministratore scelto o indicato dalla stessa persona o dalla famiglia, è possibile affrontare decisioni difficili e burocrazie, tutelando la dignità del beneficiario. Questo istituto affianca la persona fragile nelle scelte quotidiane e patrimoniali, restituendole sicurezza giuridica ma anche fiducia e indipendenza: una vera garanzia di tutela sociale e umana.

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