Il pignoramento dello stipendio è tra le forme più utilizzate dagli enti creditori e dai privati per recuperare una somma non pagata. Si tratta di una procedura che avviene direttamente presso il datore di lavoro, il quale trattiene parte dello stipendio mensile per versarlo al creditore.
1. Quali sono i limiti di legge?
L'art. 545 c.p.c. stabilisce percentuali precise:
Fino a 1/5 dello stipendio per debiti ordinari (es. finanziamenti, banche, privati).
Fino a 1/7 se il debitore percepisce il trattamento minimo vitale.
Da 1/10 a 1/5 per i debiti verso la Pubblica Amministrazione.
Assegni di mantenimento: il giudice può disporre anche una quota più alta.
2. Cosa succede se ci sono più pignoramenti?
I pignoramenti si sommano fino al limite massimo della metà dello stipendio netto.
La priorità segue l’ordine cronologico di notifica.
3. Difese e opposizioni possibili
Il debitore può opporsi quando:
l’atto è viziato o notificato irregolarmente;
il credito è prescritto;
l’importo richiesto è errato;
la quota trattenuta viola i limiti di legge.
Lo Studio può intervenire con:
opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
richiesta di revisione della quota pignorata in caso di sopravvenuto stato di bisogno.
