Il pignoramento presso terzi è una delle forme più utilizzate per il recupero coattivo dei crediti, in particolare da parte degli enti pubblici e della riscossione. Tuttavia, non sempre è legittimo e il contribuente ha strumenti di tutela efficaci.
Cos'è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi si ha quando il creditore, ottenuto un titolo esecutivo, procede a bloccare somme dovute al debitore da un terzo soggetto, solitamente il datore di lavoro, la banca o l’INPS. In pratica, il creditore “aggredisce” i crediti del debitore presso altri soggetti.
Quando è illegittimo
Il pignoramento può essere affetto da vizi di forma o di sostanza. Ecco alcuni casi in cui può essere dichiarato illegittimo:
- Mancanza di un valido titolo esecutivo;
- Duplicazione del pignoramento per lo stesso credito, già soddisfatto o oggetto di altro procedimento;
- Inosservanza delle norme procedurali, come la mancata notifica dell’intimazione di pagamento;
- Violazione dei limiti di pignorabilità, ad esempio sulle pensioni o stipendi.
Cosa può fare il debitore
Il debitore può reagire con:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se contesta il diritto del creditore ad agire in via esecutiva;
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se contesta vizi formali dell’atto di pignoramento;
- Istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione, in casi urgenti e gravi.
Importanza della tempestività
I termini per agire in opposizione sono brevi e tassativi: 20 giorni dalla notifica dell’atto. È quindi fondamentale rivolgersi subito a un avvocato per valutare la strategia difensiva.
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Studio Legale Avv. Vincenzo Alessio