Introduzione
Nel panorama della riscossione coattiva, uno dei vizi più frequentemente riscontrati nelle cartelle di pagamento riguarda la mancata indicazione o insufficiente specificazione delle ragioni del credito. Questo aspetto, tutt’altro che formale, può determinare la nullità dell’atto e aprire la strada all’opposizione giudiziale.
L’obbligo di motivazione
La cartella esattoriale deve contenere:
la causale del credito;
le annualità di riferimento;
gli importi distinti tra tributo, interessi e sanzioni;
gli estremi dell’atto presupposto, qualora non sia stato notificato.
La Cassazione ha più volte affermato che la motivazione deve essere chiara e comprensibile, tale da consentire al contribuente di comprendere l’origine della pretesa e valutarne la legittimità.
Quando la motivazione è insufficiente
La cartella è viziata se:
non indica l’atto presupposto;
riporta solo codici interni non intelligibili;
non specifica le annualità e le sanzioni separate dal tributo;
rinvia a generiche “posizioni debitorie” senza ulteriori dettagli.
Rimedi del contribuente
Il contribuente può proporre:
ricorso al giudice competente (Tribunale, Giudice di Pace o Commissione Tributaria, a seconda della materia);
istanza di sgravio presso l’ente creditore;
richiesta di accesso agli atti.
Conclusione
Verificare la corretta motivazione della cartella è il primo passo per una difesa efficace. Spesso, dietro ad un atto apparentemente formale, si celano errori che possono condurre all’annullamento integrale del debito.
