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La rinuncia all’eredità da parte del minore

2025-11-28 11:21

Vincenzo Alessio

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La rinuncia all’eredità da parte del minore

Accettare un’eredità non è sempre vantaggioso, soprattutto quando chi è deceduto (il de cuius) lascia più debiti che beni. In queste situazioni può di

Accettare un’eredità non è sempre vantaggioso, soprattutto quando chi è deceduto (il de cuius) lascia più debiti che beni. In queste situazioni può diventare necessario rinunciare all’eredità per evitare che gli eredi debbano farsi carico delle passività. Ma cosa accade se tra gli eredi vi è un figlio minorenne? I minori non hanno capacità di agire piena in ambito patrimoniale, per cui non possono decidere da soli se accettare o rinunciare a un’eredità. La legge italiana predispone una serie di regole speciali per tutelare i minori in queste circostanze. Di seguito esamineremo in modo approfondito ma chiaro cosa significa rinunciare all’eredità, perché a volte un minore deve farlo, quale normativa si applica (Codice Civile e di Procedura Civile), chi può compiere l’atto in sua vece, qual è il ruolo del Giudice tutelare e come avviene, in pratica, la rinuncia (atto notarile o in tribunale), oltre alle conseguenze che ne derivano. L’obiettivo è fornire un quadro completo, rigoroso ma comprensibile anche per i non addetti ai lavori, di un tema delicato che spesso interessa le famiglie e la tutela dei più piccoli.

 

Cosa significa rinunciare all’eredità

La rinuncia all’eredità è l’atto formale con cui un soggetto chiamato all’eredità dichiara di non voler accettare quanto gli spetterebbe. In sostanza, il rinunciante rifiuta l’eredità e viene considerato come se non fosse mai stato erede. Questa scelta è irrevocabile rispetto a quella specifica successione (salvo particolari condizioni di legge che vedremo dopo) e riguarda tutta la quota ereditaria: non è possibile rinunciare solo in parte o porre condizioni alla rinuncia. Dal punto di vista giuridico, la rinuncia fa cessare gli effetti dell’apertura della successione nei confronti del rinunciante, il quale rimane completamente estraneo all’asse ereditario. Ciò significa che egli perde ogni diritto sui beni del defunto, ma al tempo stesso non subentrerà in alcuna obbligazione del defunto (i suoi creditori non potranno pretendere nulla dal rinunciante).

Per essere valida, la rinuncia va espressa con una dichiarazione ufficiale davanti a un notaio oppure al cancelliere del Tribunale competente. Non basta quindi un semplice accordo verbale o una lettera informale: la volontà di rinunciare deve risultare da un atto pubblico o da un atto ricevuto dall’autorità giudiziaria. Se tale forma solenne non viene rispettata, la rinuncia non produce effetti ed è considerata come mai avvenuta. Su questo aspetto torneremo descrivendo le modalità pratiche dell’atto.

 

Perché un minore potrebbe dover rinunciare a un’eredità

In genere si rinuncia a un’eredità quando questa si prospetta svantaggiosa, ad esempio perché il defunto ha lasciato più debiti che beni. In un caso del genere accettare l’eredità comporterebbe il rischio di dover pagare i debiti con il proprio patrimonio, oppure, anche scegliendo forme di accettazione che limitano la responsabilità (come il beneficio d’inventario, di cui diremo a breve), si rischierebbe un inutile dispendio di tempo e risorse per gestire un’eredità “in perdita”. È quindi preferibile rinunciare del tutto. Ad esempio, un’eredità gravata da debiti superiori ai beni disponibili potrebbe rendere inutile sobbarcarsi l’onere di fare l’inventario e accettare con beneficio d’inventario; tali attività comporterebbero costi e tempo che possono essere risparmiati rinunciando subito all’eredità.

Quando a trovarsi in questa situazione è un figlio minorenne, spesso il contesto è il seguente: un genitore (o altro parente) è deceduto lasciando più debiti che attivo patrimoniale, e i genitori superstiti valutano la rinuncia all’eredità per proteggere il figlio. Oppure si può verificare che un genitore (figlio del defunto) decida di rinunciare alla propria quota ereditaria; in tal caso, subentrano automaticamente i suoi figli (dunque i nipoti del defunto) nella posizione di eredi tramite l’istituto della rappresentazione. La rappresentazione, disciplinata dal Codice Civile, fa sì che i discendenti diretti prendano il posto dell’ascendente che non può o non vuole accettare l’eredità. Questo meccanismo evita “vuoti” nella linea ereditaria, ma comporta che i figli minori ereditino al posto del genitore rinunciante, ritrovandosi così destinatari anche dei debiti che il genitore voleva evitare. Ecco perché, se un genitore rinuncia a un’eredità passiva (cioè con più debiti che beni), anche i figli minorenni dovranno a loro volta rinunciare, altrimenti i debiti andranno a gravare su di loro. In sintesi, la necessità di rinunciare per un minore si presenta soprattutto quando l’eredità è dannosa (ad es. perché insolvente o pesantemente indebitata) e l’atto di rinuncia è volto a evitare qualsiasi pregiudizio economico al bambino/ragazzo.

Va ricordato che il nostro ordinamento predispone comunque una tutela specifica per i minori che si trovino ad ereditare: l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria per i minorenni. In base all’art. 471 del Codice Civile, infatti, un minore chiamato all’eredità non può accettarla in modo puro e semplice, ma solo con il beneficio d’inventario. Questo strumento fa sì che i debiti ereditari vengano pagati solo entro il valore dei beni ricevuti, preservando il patrimonio personale del minore da qualunque eccedenza debitoria. Dunque, anche se un minore (o chi per lui) accetta un’eredità, non rischia di dover pagare i debiti oltre il valore di ciò che ha ereditato. Tuttavia, come detto, quando i debiti superano di gran lunga i beni, potrebbe non valere la pena neppure accettare con beneficio d’inventario. In queste circostanze limite, la soluzione più prudente è optare direttamente per la rinuncia, evitandosi anche gli oneri della procedura di inventario e liquidazione dell’attivo a favore dei creditori.

In altri casi la rinuncia per un minore potrebbe essere valutata per ragioni non economiche (ad esempio dissidi familiari o motivi morali per cui un genitore non desidera che il figlio riceva determinati beni). È importante sottolineare che ragioni puramente morali o personali non sono di per sé considerate sufficienti a giustificare una rinuncia all’eredità del minore: se la rinuncia priva il minore di un vantaggio (beni o denaro) senza un corrispondente beneficio per lui, difficilmente il giudice la autorizzerà. Un genitore non può decidere di non far ereditare al figlio dei beni solo per proprie convinzioni morali, se ciò pregiudica gli interessi economici del minore. In definitiva, la rinuncia in favore di un minore è ammessa dalla legge solo quando è nell’interesse del minore stesso, tipicamente per evitargli un danno patrimoniale.

 

La normativa applicabile: Codice Civile e procedura di autorizzazione

Il tema della rinuncia all’eredità da parte di minori è regolato da diverse norme del Codice Civile e richiede l’intervento della giustizia tutelare previsto dal Codice di Procedura Civile. Vediamo i punti principali della disciplina:

  • Chi può rinunciare per conto del minore: il minore, non avendo piena capacità legale di agire, non può personalmente accettare né rinunciare all’eredità. L’atto deve essere compiuto dai suoi rappresentanti legali. In primo luogo, sono legittimati i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se entrambi i genitori sono in vita e titolari della responsabilità, la decisione andrà presa di comune accordo. Qualora invece uno solo dei genitori abbia la responsabilità esclusiva (ad esempio perché l’altro è deceduto o è stato privato della potestà), sarà quel genitore a poter richiedere l’autorizzazione e a compiere l’atto. In mancanza dei genitori (o se questi sono decaduti dalla responsabilità), subentra un tutore nominato dal tribunale: anche il tutore potrà proporre la rinuncia nell’interesse del minore, sempre previa autorizzazione del Giudice tutelare. È dunque chiaro che né il minore direttamente, né i suoi rappresentanti senza controllo possono rinunciare all’eredità liberamente.
  • Il ruolo del Giudice tutelare (autorizzazione obbligatoria): la legge impone un controllo rigoroso su atti così delicati. In particolare, l’art. 320 del Codice Civile stabilisce che i genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione riguardanti i figli (tra cui accettare o rinunciare a eredità) se non per necessità o utilità evidente del minore e previa autorizzazione del Giudice tutelare. Questa norma mira a garantire che ogni decisione patrimoniale rilevante sia presa nel miglior interesse del minore e sotto il controllo di un’autorità terza e imparziale. Dunque, qualsiasi rinuncia all’eredità in nome di un minore deve essere autorizzata dal Giudice tutelare, altrimenti è giuridicamente inefficace. Il Giudice tutelare è un giudice specializzato, competente per le questioni che riguardano la tutela dei minori e degli incapaci. Competente a decidere sulla rinuncia sarà normalmente il Giudice tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.

L’autorizzazione non è automatica, ma viene concessa solo se il giudice ritiene, con prudente valutazione, che la rinuncia sia necessaria o quanto meno chiaramente vantaggiosa per il minore. Come abbiamo visto, la motivazione tipica è la presenza di debiti o passività tali da rendere l’eredità più dannosa che utile per il minore. In sede di richiesta, sarà onere dei genitori (o del tutore) dimostrare le circostanze che giustificano la rinuncia. In pratica, si deve presentare un ricorso al Giudice tutelare in cui si descrive la situazione ereditaria: andranno indicati gli elementi essenziali (grado di parentela col defunto, quota spettante al minore) e soprattutto le ragioni della rinuncia, allegando eventualmente la documentazione che prova l’assenza di beni attivi o la presenza di debiti (ad esempio visure catastali e ipotecarie, estratti conto bancari, elenco dei creditori, ecc.). Il giudice valuterà tali elementi. È bene precisare che, se dall’istruttoria risultasse che nell’asse ereditario vi sono beni di un certo valore a favore del minore, difficilmente il Giudice tutelare autorizzerà una rinuncia: in tal caso, per legge, il minore dovrebbe semmai accettare l’eredità col beneficio d’inventario così da conseguire quei beni senza rischi per il proprio patrimonio. Lo scopo dell’intervento del giudice, infatti, è evitare che il minore rinunci a vantaggi patrimoniali concreti senza una valida necessità. Se invece è accertato che l’eredità è netta passività o comunque l’operazione è nell’interesse del minore, il Giudice emetterà un decreto di autorizzazione alla rinuncia.

Dal punto di vista procedurale, la richiesta di autorizzazione segue le forme della volontaria giurisdizione, ovvero un procedimento non contenzioso e abbastanza snello (non c’è una controparte che si oppone, si tratta di ottenere un provvedimento nell’interesse del minore). Gli artt. 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile disciplinano questo genere di ricorsi al Giudice tutelare. In genere il giudice decide dopo aver esaminato il ricorso e i documenti allegati; può fissare un’udienza se ritiene di dover ascoltare i genitori o acquisire chiarimenti, ma spesso nei casi evidenti si pronuncia direttamente. È importante sottolineare: senza l’autorizzazione del giudice non si può procedere alla rinuncia. Se qualcuno dei rappresentanti tentasse comunque di rinunciare per il minore senza permesso, quell’atto sarebbe nullo o annullabile per violazione di norme imperative di tutela. In pratica, la supervisione del Giudice tutelare è una garanzia fondamentale posta a protezione del minore.

 

Come si rinuncia: modalità pratiche (atto notarile o dichiarazione in tribunale)

Ottenuta l’autorizzazione del Giudice tutelare, si può passare alla fase operativa della rinuncia all’eredità per conto del minore. Come detto, la rinuncia è un atto solenne che va formalizzato presso un pubblico ufficiale. Le modalità previste dalla legge sono due, alternative tra loro:

  • Atto di rinuncia dal notaio: Ci si può recare da un notaio di propria scelta su tutto il territorio nazionale. Il notaio raccoglierà la dichiarazione di rinuncia in forma di atto pubblico. È importante informarlo preliminarmente che la rinuncia riguarda un minore, così che il notaio possa verificare la presenza del decreto di autorizzazione del Giudice tutelare. Infatti, sarà necessario consegnare al notaio copia autentica dell’autorizzazione del giudice, senza la quale l’atto non può essere ricevuto validamente. Una volta stipulato l’atto notarile di rinuncia, il notaio stesso provvederà a depositarne una copia presso la cancelleria del Tribunale competente (quello in cui si è aperta la successione) entro i termini di legge. Questo adempimento serve a rendere nota ufficialmente la rinuncia e a iscriverla nei registri successori.
  • Dichiarazione in tribunale (Cancelleria): In alternativa al notaio, il genitore/tutore può rendere la dichiarazione di rinuncia direttamente presso la Cancelleria del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (in genere è il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). Anche in questo caso occorre portare con sé i documenti richiesti: tipicamente certificato di morte del de cuius, documento d’identità e codice fiscale del dichiarante, eventuale copia del testamento, stato di famiglia o atto notorio per indicare gli eredi, e — fondamentale per il minore — l’autorizzazione del Giudice tutelare in originale o in copia autentica. Di solito la Cancelleria (di Volontaria Giurisdizione – sezione Tutele) riceve su appuntamento: ci si presenta nel giorno fissato e un cancelliere (funzionario giudiziario) redige il verbale contenente la dichiarazione di rinuncia firmata dal genitore/tutore. Anche qui, la presenza del decreto del giudice tutelare è indispensabile e va allegato.

Dal punto di vista pratico, i due percorsi (notaio o tribunale) sono equivalenti negli effetti. Alcune persone preferiscono il tribunale per evitare l’onorario notarile, mentre altre si rivolgono al notaio per questioni di comodità o rapidità. In entrambi i casi, la rinuncia produce effetto immediato una volta resa la dichiarazione. Successivamente, l’atto deve essere registrato fiscalmente. Se si passa tramite il tribunale, sarà la cancelleria a trasmettere copia all’Agenzia delle Entrate per la registrazione; se si è scelto il notaio, sarà quest’ultimo a curare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (depositando l’atto in cancelleria, come detto). È previsto il pagamento di un’imposta di registro fissa (attualmente €200 per ogni rinunciante) per la registrazione dell’atto, oltre a qualche marca da bollo per copie e diritti di cancelleria. Non vi è invece alcun contributo unificato da pagare, trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione (dunque nessuna tassa di procedimento civile è dovuta). Una volta registrata, si potrà richiedere il rilascio di copie autentiche dell’atto di rinuncia, che serviranno ad esempio per presentarle a uffici bancari, notarili o altri enti coinvolti nella successione.

È bene sottolineare che tutti gli eredi designati che intendono rinunciare devono compiere l’atto. Se, ad esempio, nell’eredità di un familiare vi sono più chiamati (es. fratelli) e anche il minore è tra questi (per rappresentazione o per legge), ciascuno dovrà formalizzare la propria rinuncia. Nel caso del minore lo farà il genitore/tutore autorizzato, mentre gli altri maggiorenni lo faranno personalmente. La rinuncia del minore può essere fatta contestualmente a quella degli adulti (anche in un unico atto cumulativo, se si preferisce, indicando tutti i rinuncianti), oppure separatamente. L’importante è che tutti i soggetti necessari rinuncino: se anche uno solo dei chiamati non rinuncia, l’eredità rimane in capo a quest’ultimo (se maggiorenne) oppure, se è un altro minore, dovrà a sua volta essere valutata la sua posizione. In pratica, nelle successioni con debiti capita spesso che genitore e figli rinuncino insieme: il genitore rinuncia per sé e contestualmente, munito dell’autorizzazione giudiziale, rinuncia anche per i figli minorenni, estromettendo così l’intera linea familiare dall’eredità potenzialmente dannosa.

 

Le conseguenze della rinuncia da parte del minore

Quali effetti produce la rinuncia di un’eredità effettuata per conto di un minore? In linea generale, le conseguenze sono le stesse di qualsiasi rinuncia ereditaria, con in più alcune considerazioni legate all’età del beneficiario:

  • Esclusione dalla successione: il minore, per cui il rappresentante ha rinunciato, viene considerato come se non avesse mai avuto diritto a quell’eredità. Come abbiamo spiegato, il rinunciante diventa estraneo all’eredità. Questo significa che non riceverà nulla dei beni del defunto, ma al contempo non risponderà in alcun modo dei debiti eventualmente lasciati dal defunto. Dal punto di vista patrimoniale, quindi, il minore rinunciante non subisce perdite né acquisti dall’eredità: eviterà le passività, ma rinuncia anche a qualsiasi attivo potenziale. Ad esempio, se il nonno lascia un patrimonio con molti debiti e poca sostanza, il nipote minorenne che vi rinuncia (per tramite del genitore) non potrà essere perseguito dai creditori del nonno in futuro, perché non è mai diventato erede. D’altra parte, ovviamente, il nipote non potrà neanche reclamare alcun bene appartenuto al nonno, neanche qualora la situazione economica dell’eredità migliorasse.
  • Destinazione della quota rinunciata: la porzione ereditaria che sarebbe spettata al minore non rimane vacante, ma viene assorbita dagli altri successibili secondo le regole ordinarie. Se vi sono altri coeredi dello stesso grado, la quota rinunciata si accresce a loro favore (ad esempio, se un bambino rinuncia all’eredità del padre e ci sono altri fratelli del bambino che accettano, la quota del rinunciante si ripartisce tra questi fratelli superstiti). Se invece il minore era l’unico chiamato in quella linea (come nel caso in cui un figlio unico minorenne rinunci all’eredità del genitore defunto), bisognerà vedere i parenti di grado successivo: l’eredità sarà offerta, nell’ordine, ad eventuali altri parenti (ad esempio i fratelli/sorelle del defunto, i nonni, gli zii, i cugini, a seconda di chi sia in vita secondo le regole della successione legittima). In mancanza assoluta di altri eredi, l’eredità sarà devoluta allo Stato, come previsto dall’art. 586 c.c. (evento peraltro raro, perché in genere qualche parente lontano esiste o c’è un testamento alternativo).
  • Definitività della rinuncia: una domanda frequente è se, raggiunta la maggiore età, il ragazzo che da minore ha rinunciato (per mezzo dei genitori) possa cambiare idea. In generale, la legge consente al chiamato che ha rinunciato di revocare la propria rinuncia entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione, a patto che nel frattempo nessun altro erede di grado inferiore abbia accettato. Questo principio vale anche per il minore: tecnicamente, quindi, il minore divenuto maggiorenne potrebbe revocare la rinuncia e accettare l’eredità entro il tempo rimanente dei 10 anni (calcolati dalla morte del de cuius), se nessun altro nel frattempo ha accettato al suo posto. Tuttavia, occorre fare alcune precisazioni. Innanzitutto, la revoca della rinuncia non è una procedura semplice: occorre un atto formale di accettazione (di fatto, si “accetta tardivamente” l’eredità) e, se inizialmente vi era stata un’autorizzazione alla rinuncia, è probabile che in fase di eventuale revoca il neo-maggiorenne debba ottenere un provvedimento giudiziario che accerti la validità di questa accettazione tardiva. Inoltre, nella grande maggioranza dei casi pratici, la possibilità di revoca è solo teorica: quando un minore rinuncia a un’eredità, in genere vi sono altri eredi che subentrano immediatamente (perché normalmente la rinuncia avviene proprio in favore di altri, o comunque vi sono creditori che faranno valere i loro diritti sull’attivo). Se altri eredi hanno accettato, il minore non può più tornare sui suoi passi perché la sua quota è ormai assegnata a qualcun altro. Dunque, si può affermare che, una volta che la rinuncia è stata perfezionata per il minore, nella pratica è definitiva. La possibilità di un ripensamento a maggior età senza che altri abbiano preso il suo posto è un’eventualità davvero poco comune.

In conclusione, la rinuncia all’eredità da parte di un minore solleva il minore da ogni onere o rischio connesso a quella successione, ma gli preclude qualsiasi beneficio che da essa sarebbe potuto derivare. È un atto di tutela patrimoniale importante, da utilizzare quando necessario (tipicamente per evitare di ereditare debiti), e proprio per la sua rilevanza viene vigilato attentamente dall’Autorità giudiziaria.

 

Conclusioni e consigli finali

La rinuncia all’eredità di un minore è un istituto che bilancia la protezione dei minori con il rispetto della volontà (o necessità) di non accettare eredità svantaggiose. Abbiamo visto che la legge italiana permette tale rinuncia ma solo a precise condizioni: deve essere fatta dai rappresentanti legali, con autorizzazione del Giudice tutelare e solo se conforme all’interesse del minore. Le procedure, se seguite correttamente, garantiscono che il minore non subisca danni: o perché evita di ereditare debiti, o perché – se l’eredità era potenzialmente vantaggiosa – interviene il giudice a impedirne la rinuncia.

Data la complessità della materia e l’importanza degli interessi in gioco, è consigliabile farsi assistere da un professionista (avvocato specializzato in successioni o diritto di famiglia, o un notaio) quando ci si trova ad affrontare una situazione del genere. Un esperto potrà valutare con attenzione la consistenza del patrimonio ereditario (attivo e passivo), suggerire se sia opportuno accettare (magari col beneficio d’inventario) o rinunciare, e curare la predisposizione del ricorso al Giudice tutelare e della successiva dichiarazione di rinuncia, assicurando che tutto avvenga nel pieno rispetto della legge. Seguendo i passi corretti – analisi del patrimonio, autorizzazione giudiziale, atto formale di rinuncia e registrazione – si potrà gestire l’eredità del minore in modo sicuro, evitando conseguenze indesiderate e tutelando al meglio il suo futuro patrimoniale.

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